Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 05/07/1928 n. 1760

Art. 14. Sono incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, nelle zone appresso indicate, i seguenti istituti: 1/a nelle tre venezie, la sezione di credito agrario dell'istituto federale di credito per il risorgimento delle venezie, costituita a norma dei regi decreto legge 19 novembre 1921 n. 1793, e 13 agosto 1926 n. 1504; nonché, per il credito agrario di miglioramento a lungo termine, anche la sezione di credito agrario dell'istituto di credito fondiario per le venezie; 2/a nella lombardia, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la cas- sa di risparmio delle provincie lombarde, alla quale potranno partecipare le casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle province medesime; 3/a nel piemonte, un istituto federale di credito agrario da costituirsi tra l'Istituto delle Opere Pie di San Paolo, le casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione; 4/a nella liguria, l'istituto di credito agrario per la Liguria, istituito con la legge 6 luglio 1912 n. 802; 5/a nell'Emilia e Romagne, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la cassa di risparmio di Bologna, alla quale potranno partecipare le cas- se di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle province Emiliane e Romagnole; 6/a nella toscana, un istituto federale di credito agrario da costituirsi tra il monte dei paschi di siena, le casse di risparmio, la banca cooperativa di credito agricolo con sede in firenze e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione; 7/a nelle provincie delle marche, dell'umbria e del Lazio, l'istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito e funzionante ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3139, e dell'art. 6 del regio decretolegge 16 ottobre 1924 n. 1692; 8/a nelle province dell'Abruzzo , del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata e delle Calabrie, una sezione di credito agrario da istituirsi presso il Banco di Napoli, nella quale sono fuse le casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, la cassa di credito agrario di Bari-Taranto, la cassa di credito agrario per la basilicata e l'istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, istituiti ed operanti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904 n. 140, 9 luglio 1908 n. 445, 15 luglio 1906 n. 383, 2 febbraio 1911 n. 70, e dei regi decreti 22 giugno 1919 n. 1190, 22 aprile 1923 n. 1047, 30 dicembre 1923 n. 3139, e 29 luglio 1925 n. 1317; 9/a nella sicilia, la sezione di credito agrario del banco di sicilia, istituita a norma del regio decreto-legge 7 giugno 1920 n. 775, e da riordinarsi, anche per quanto riguarda la costituzione, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 3 del successivo art. 15; 10/a nella sardegna, un istituto di credito agrario per la sardegna, nel quale sono fuse le casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, istituite ed operanti a norma degli articoli 9, 10 e 12 del testo unico 10 novembre 1907 n. 844, del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1592, della legge 8 ottobre 1920 n. 1479, e del regio decreto legge 29 dicembre 1922 n. 1824.

Art. 15. Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento degli istituti indicati nell'art. precedente saranno stabilite come appresso: 1/a per le sezioni di credito agrario dell'istituto federale di credito per il risorgimento delle venezie, della cassa di risparmio delle provincie lombarde e della cassa di risparmio di bologna, e per gli istituti federali di credito agrario per il piemonte e la toscana saranno formulate in apposito statuto, da approvarsi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze; 2/a per gli istituti di credito agrario per la liguria, per l'italia centrale e per la sardegna, saranno comprese tra le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto; 3/a per le sezioni di credito agrario del banco di napoli e del banco di sicilia, formeranno oggetto di apposte disposizioni da approvarsi dal ministro per l'economia nazionale,di concerto con il ministro per le finanze, in relazione al nuovo ordinamento dei detti banchi.

Art. 16. Fermo ad ogni effetto il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925 n. 1317, le anticipazioni accordate, a norma dell'art. Stesso, all'istituto di credito agrario per la liguria, in £. 2.000.000, al- l'istituto di credito agrario per l'italia centrale, in £. 16.666.666, alle casse provinciali di credito agrario di cagliari e di sassari, in £. 6.500.000 e £. 5.500.000, sono rispettivamente devolute ad aumento del patrimonio dei detti istituti e dell'istituendo istituto di credito agrario per la Sardegna.

Art. 17. Il capitale e le riserve delle casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, della cassa di credito agrario per le provincie di Bari e Taranto, del- la cassa di credito agrario per la Basilicata e dell'istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, formeranno parte del patrimonio della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, la quale sarà surrogata alle dette casse e al detto istituto in ogni obbligo e diritto. I depositi raccolti dalle casse e dall'istituto predetti saranno assunti dalla cassa di risparmio del Banco di Napoli. Alla formazione del patrimonio della sua sezione di credito agrario il banco di napoli dovrà destinare una somma non inferiore all'ammontare complessivo del capitale e delle riserve delle casse e dell'istituto indicati al comma precedente e comunque non inferiore a £. 100.000,00. Le sedi delle casse dell'istituto su menzionati saranno trasformate in sedi provinciali della sezione di credito agrario del banco di napoli. La sezione predetta utilizzerà le organizzazioni esistenti e provvederà perché le disponibilità di ciascuna delle dette sedi provinciali non siano diminuite in confronto di quelle assicurate alle rispettive provincie dalle disposizioni finora in vigore.

CAPO III Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 18. È autorizzata la costituzione di un consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a norma del presente decreto. Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale di detto consorzio lo Stato, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, l'istituto di credito delle casse di risparmio, la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni, la Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, la Banca Nazionale del Lavoro e della Cooperazione, gli istituti indicati ai nn. 1 a 10 dell'art. 14 del presente decreto, nonché gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza e di risparmio che ne ottengano l'autorizzazione con provvedimento del ministro per l'economia nazionale di concerto col ministro per le finanze. La cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro è autorizzata a versare, in conto della sua quota di concorso nella formazione del capitale del consorzio, il fondo di cui all'art. 9 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n.1450,modificato come all'art. 1 del regio decreto legge 15 ottobre 1925 n. 2050. L'atto costitutivo del consorzio sarà approvato con decreto emesso dal ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze. L'assemblea dei partecipanti nomina il consiglio di amministrazione composto di nove membri. Il ministro per l'economia nazionale, con decreto emesso di concerto col ministro per le finanze, nomina fra i membri del consiglio stesso un presidente ed un comitato esecutivo di tre membri.

Art. 19. Il consorzio è autorizzato ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da rimborsarsi in periodo non superiore agli anni cinque, ed obbligazioni nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione al- l'ammortamento dei mutui. Le obbligazioni saranno ammesse di diritto alle quotazioni nelle borse del regno. Le casse di risparmio, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Opera Nazionale per i Combattenti, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, gli istituti privati di assicurazione e gli istituti ordinari e cooperativi di credito sono autorizzati,anche in deroga a disposizioni di leggi,regolamenti e statuti, ad acquistare i buoni e le obbligazioni del consorzio.

Art. 20. Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento del consorzio saranno stabilite nello statuto che sarà deliberato dal consiglio di amministrazione,ed approvato, con suo decreto, dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze.

CAPO IV Disposizioni generali, finali e transitorie.

Art. 21. Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art.9 del presente decreto e gli atti di rinnovazione del medesimo saranno scritti su carta da bollo da l. 2, soggetti alla tassa fissa minima di registro ed esenti da tassa ipotecaria. La registrazione di tali atti avrà luogo per elenco ai sensi dell'art. 74 della vigente legge di registro. Gli istituti indicati nel primo comma dell'art. 13, quelli indicati nell'art. 14, il consorzio nazionale per il credito agrario e la banca nazionale del lavoro e della cooperazione per le operazioni di credito agrario, sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti dal consorzio nazionale per il credito agrario sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che emetteranno ai sensi dell'art. 19; ma, in compenso corrisponderanno all'erario, una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, comunque esso provenga, da patrimonio e riserve, da depositi e da buoni fruttiferi e da obbligazioni emesse. Nell'abbonamento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione. L'accertamento di quest'annua tassa in abbonamento sarà disciplinato con decreto del ministro per le finanze. Dalle esenzioni di cui sopra si intendono però escluse le cambiali,le compravendite immobiliari e gli altri atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito. Gli istituti predetti ed il consorzio hanno facoltà di fare eseguire ricerche sui registri catastali e di estrarne appunti senza spese. In ogni caso, non escluso quello dell'abbonamento, sono dovuti per intero gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 22. È affidato agli istituti di cui all'art. 14 il compito di concedere, nei limiti delle rispettive zone di azione, i mutui agli invalidi di guerra ai sensi dei regi decreti- legge 19 giugno 1924 n. 1125, e 1 luglio 1926 n. 1143. Per i prestiti e mutui di miglioramento, accordati dagli istituti predetti, dalla banca nazionale del lavoro e della cooperazione e dal consorzio nazionale per il credito agrario, potrà essere, dal ministero dell'economia nazionale, accordato un concorso nel pagamento degli interessi, da graduarsi dal ministero predetto, entro il limite massimo del 2,50 per cento. La relativa spesa farà carico al fondo stanziato e da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia nazionale a sensi dell'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3139, esclusa la parte stralciata e destinata alla concessione di contributi statali sui mutui per costruzione di fabbricati rurali ai sensi dei regi decreti-legge 5 aprile e 11 settembre 1925, nn. 438 e 1733. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto nessuna autorizzazione a con cedere mutui di miglioramento, con il concorso dello stato nel pagamento degli interessi, potrà essere concessa ad istituti diversi da quelli contemplati nel comma precedente. Le autorizzazioni a concedere mutui col concorso dello stato nel pagamento degli interessi, accordate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3139, e del regio decreto-legge 11 settembre 1925 n. 1733, saranno valide solamente per i mutui, concessi dagli istituti che ebbero dette autorizzazioni, che saranno stipulati entro il 30 giugno 1928. A formazione della quota di partecipazione al patrimonio del consorzio nazionale per il credito agrario, da conferirsi dallo stato, è devoluta la parte delle somme stanziate negli esercizi 1924-25, 1925-26 e 1926-27, nello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia nazionale, ai sensi del- l'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3139, che al 30 giugno 1928 risulterà non erogata per corresponsione delle quote di concorso nel pagamento degli interessi dovuti nell'esercizio in corso sui mutui previsti nel presente

 

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